Divieto per le p.a. di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza
L’art.5, c. 9, del d.l. n. 95/2012, che prevede il divieto per le p.a. amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, non contrasta con il diritto dell’Ue.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).
Questa domanda è stata proposta nel quadro di una controversia tra il sig. CO e il Comune di Gesturi (Italia) in merito a un avviso di manifestazione di interesse concernente incarichi di studio e di consulenza, che esclude dalla sua partecipazione le persone collocate in quiescenza.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il principio di non discriminazione di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva [2000/78] osta alla disposizione di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge [n. 95/2012], che prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza».
Nel caso di specie, è importante rilevare che, indubbiamente, l’articolo 5 del decreto-legge n. 95/2012 non fa direttamente riferimento a una determinata età. Infatti, l’esclusione dalla partecipazione ad avvisi di manifestazione di interesse al fine dell’assegnazione di incarichi di studio e consulenza da parte delle amministrazioni pubbliche si applica a qualunque persona collocata in quiescenza, laddove l’età alla quale queste ultime abbiano potuto godere di un trattamento di quiescenza non è la stessa per tutte queste persone, dal momento che può essere compresa, secondo le osservazioni presentate dal governo italiano in udienza, tra i 60 e i 75 anni. Tuttavia, facendo riferimento al collocamento in quiescenza, la normativa nazionale in questione nel procedimento principale si basa indirettamente su un criterio collegato all’età, dal momento che il beneficio di un trattamento di quiescenza è subordinato al compimento di un certo numero di anni di lavoro e alla condizione di aver raggiunto una determinata età.
Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale si evince che la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale ha lo scopo di garantire il rinnovo del personale mediante l’assunzione di giovani. Inoltre, dalle osservazioni scritte del governo italiano discende che l’articolo 5 del decreto-legge n. 95/2012 persegue un duplice obiettivo, ossia, da un lato, realizzare un’effettiva revisione della spesa pubblica mediante la riduzione dei costi di funzionamento dell’amministrazione pubblica, senza danneggiare la sostanza dei servizi forniti ai cittadini, e, dall’altro, facilitare il ringiovanimento del personale delle amministrazioni pubbliche, favorendo l’accesso di persone più giovani alla funzione pubblica.
Di conseguenza, gli obiettivi di politica dell’occupazione perseguiti dalla normativa nazionale in discussione nel procedimento principale devono essere considerati, in linea di principio, come tali da poter giustificare obiettivamente e ragionevolmente una disparità di trattamento basata sull’età.
Il divieto di discriminazione in base all’età dev’essere letto alla luce del diritto di lavorare riconosciuto dall’articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali. Ne risulta che una particolare attenzione dev’essere riservata alla partecipazione dei lavoratori anziani alla vita professionale e, al tempo stesso, alla vita economica, culturale e sociale. Il mantenimento di queste persone nella vita attiva favorisce segnatamente la diversità nell’occupazione. Tuttavia, l’interesse rappresentato dal mantenimento in attività di tali persone dev’essere tenuto in considerazione rispettando altri interessi eventualmente contrastanti (v., in tal senso, sentenze del 21 luglio 2011, Fuchs e Köhler, C-159/10 e C-160/10, EU:C:2011:508, punti da 62 a 64, nonché del 5 luglio 2012, Hörnfeldt, C-141/11, EU:C:2012:421, punto 37).
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di giustizia europea, Sez. VIII, 2/4/2020 n. C-670/18 ha risposto alla questione proposta dichiarando che la direttiva 2000/78, e in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della stessa, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che vieta alle amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza a persone collocate in quiescenza purché, da un lato, detta normativa persegua uno scopo legittimo di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro e, dall’altro, i mezzi impiegati per conseguire tale obiettivo siano idonei e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga effettivamente nella fattispecie di cui al procedimento principale.
A cura del Dott. Gianpiero De Luca
Esperto valutatore delle performance della PA