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Incarico professionale a titolo gratuito: stop del Tar!

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Incarico professionale a titolo gratuito: stop del Tar!

Incarico professionale a titolo gratuito: il Tar Calabria dichiara illegittimo il bando di gara comunale che non prevedeva alcuna retribuzione per le prestazioni dei professionisti

Alcuni Ordini professionali presentavano opposizione contro la pubblicazione da parte del Comune del seguente bando di gara: “procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale del Comune, ai sensi della L.R. Calabria 19/2002 e relativo regolamento edilizio urbanistico”, nonché contro la deliberazione della Giunta Comunale con cui era condivisa “la possibilità di formulare un bando che preveda incarichi professionali a titolo gratuito”.

Gli Ordini ricorrevano al Tar Calabria, ritenendo illegittimo il bando di gara nella parte in cui era prevista la natura gratuita del contratto di appalto di servizi.

In particolare, il bando stimava il valore della prestazione professionale pari ad 1 euro e stabiliva che “l’appalto era a titolo gratuito”, salvo prevedere una somma a solo titolo di rimborso spese.

Incarico professionale a titolo gratuito: la sentenza del Tar Calabria

Il Tar della Calabria con la sentenza n. 2435 del 13 dicembre 2016 si esprime sul ricorso presentato dagli Ordini professionali.

L’oggetto della gara è un appalto di servizi, per il quale, come indicato in diverse norme del dlgs 50/2016, viene specificamente richiesto all’operatore di avvalersi di una pluralità di figure professionali, specializzate, in funzione delle diverse competenze.

Il contratto di appalto di servizi, come previsto dallo stesso Codice appalti, è contraddistinto dalla necessaria “onerosità” delle prestazioni.

L’art. 95 c. 3 lett. b del dlgs 50/2016 stabilisce l’ obbligo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale, di importo superiore a 40 mila euro, così confermando la necessità che sia specificato il valore della prestazione richiesta, ovvero che sia previsto come elemento essenziale del contratto il corrispettivo.

Sulla questione assumono particolare rilievo le linee guida n. 1 e 2 adottate dall’ANAC.

Con le linee guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” si sottolinea l’esigenza che il corrispettivo degli incarichi e servizi di progettazione venga determinato secondo criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia.

Con le Linee Guida n. 2Offerta economicamente più vantaggiosa”, si specifica che la valutazione dell’offerta sulla base di un prezzo si svolga nel rispetto della sostenibilità economica e quindi “serietà” delle offerte.

Le norme del Codice degli appalti sopra indicate risultano dunque essere state violate.

Pertanto il Tar della Calabria accoglie il ricorso e annulla il bando di gara promosso dal Comune.

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Calabria n. 2435/2016

Tratto da https://biblus.acca.it/