Incompatibilità del Segretario RPCT a ricoprire anche le funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione presso lo stesso Comune
Il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione nell’adunanza del 26 febbraio 2020 è intervenuto su una vicenda avente ad oggetto l’incompatibilità del Segretario/RPCT a ricoprire anche le funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione presso lo stesso Comune e l’incremento del compenso dei componenti esperti esterni del Nucleo in presunta violazione dell’art. 6, comma 3, del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n. 122/2010.
L’Autorità ha, a suo tempo, rilevato che in generale in tutti i Comuni, il Segretario è spesso componente anche del Nucleo di valutazione; come è noto la particolare situazione è stata oggetto di apposito Atto di segnalazione n. 1 del 24 gennaio 2018 trasmesso al Governo e al Parlamento.
L’Autorità, con deliberazione n. 1074/2018 (PNA 2018), ha ritenuto non compatibile prevedere nella composizione del Nucleo di valutazione (o organo diversamente denominato nell’autonomia degli enti locali), la figura del RPCT, in quanto verrebbe meno l’indefettibile separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio corruzione che la norma riconosce a soggetti distinti ed autonomi, ognuno con responsabilità e funzioni diverse. In caso di coincidenza, il RPCT si troverebbe nella veste di controllore e controllato, in quanto, in qualità di componente del Nucleo di valutazione, è tenuto ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, mentre in qualità di Responsabile anche per la trasparenza è tenuto a svolgere stabilmente un’attività di controllo proprio sull’adempimento dei suddetti obblighi da parte dell’amministrazione, con conseguente responsabilità, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge 190/2012, in caso di omissione.
La commistione di funzioni, inoltre, non solo può compromettere l’imparzialità del RPCT che già partecipa al sistema dei controlli interni, ma confligge con le prerogative allo stesso riconosciute, in particolare di interlocuzione e controllo nei confronti di tutta la struttura, che devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza.
Tuttavia, la stessa deliberazione n.1074/18 prevedeva che ‹‹Tenuto conto delle difficoltà applicative che i piccoli comuni, in particolare, possono incontrare nel tenere distinte le funzioni di RPCT e di componente del nucleo di valutazione, l’Autorità auspica, comunque, che anche i piccoli comuni, laddove possibile, trovino soluzioni compatibili con l’esigenza di mantenere separati i due ruoli. Laddove non sia possibile mantenere distinti i due ruoli, circostanza da evidenziare con apposita motivazione, il ricorso all’astensione è possibile solo laddove il Nucleo di valutazione abbia carattere collegiale e il RPCT non ricopra il ruolo di Presidente››.
La deliberazione 1064/2019 (PNA 2019), sul solco di quanto precedentemente evidenziato, ha considerato che ‹‹il Segretario generale è di norma anche RPCT, la conseguenza è che lo stesso RPCT può far parte di un organo cui spetta, per taluni profili, ad esempio le attestazioni sulla trasparenza, controllare proprio l’operato del RPCT››; pertanto, atteso che la normativa vigente potrebbe dare luogo a conflitti di interesse, ‹‹ANAC auspica che gli enti locali di piccole dimensioni trovino soluzioni compatibili con l’esigenza di mantenere distinti il ruolo di RPCT da quello di componente dell’organismo che svolge le funzioni di OIV››
Dunque, l’ANAC con Delibera n. 180 del 26 febbraio 2020 ha ribadito l’inopportunità della concentrazione in un unico soggetto dei due ruoli SG/RPCT e Presidente del Nucleo di valutazione.
A cura del Dott. Gianpiero De Luca
Esperto valutatore delle performance della PA