La Valutazione nelle Istituzioni Afam
Fra i regolamenti non ancora intervenuti, vi è quello relativo alle procedure, ai tempi e alle modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica nel settore.
Al riguardo, il DPR 212/2005 (art. 11) ha disposto che, fino all’entrata in vigore di tale regolamento, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.
Con nota 8093 del 20 giugno 2016[4], il MIUR, ha ritenuto, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, e tenuto conto di alcune pronunce giurisdizionali, che anche soggetti non preesistenti la L. 508/1999, ma che siano in grado di dimostrare una esperienza almeno quinquennale nel settore, possono presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/2005.
Dunque, accanto alle istituzioni statali esistono istituzioni private autorizzate.
Come ricapitolato sul sito del MIUR[5], il sistema AFAM è composto da 82 istituzioni statali e 63 non statalie, precisamente, da:
20 Accademie di belle arti statali;
1 Accademia nazionale d’arte drammatica;
1Accademia nazionale di danza;
55 Conservatori di musica statali;
18 ex Istituti musicali pareggiati;
5 Istituti superiori per le Industrie Artistiche;
18 Accademie di belle arti legalmente riconosciute, tra cui le cinque storiche di Genova, Verona, Perugia, Bergamo, Ravenna;
27 Altri Istituti autorizzati a rilasciare titoli con valore legale.