La Valutazione nelle Istituzioni Afam
L’equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni AFAM al termine dei percorsi formativi compiuti secondo le norme del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della legge (il termine di conseguimento del diploma è stato, poi, differito, da ultimo, al 31 dicembre 2021 (art. 4, co. 5-ter, del D.L. 244/2016[14] – L. 19/2017[15]), e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, ai diplomi accademici di secondo livello, è stabilita secondo una tabella di corrispondenza adottata con DM 10 aprile 2019[16].