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La Valutazione nelle Istituzioni Afam

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La Valutazione nelle Istituzioni Afam

2.2 Funzioni di OIV

Gli Organismi indipendenti di valutazione o gli organismi con funzioni analoghe sono stati individuati dalla legge 150/2009 come uno dei soggetti che concorrono a costituire il sistema di misurazione e valutazione della performance in gran parte delle amministrazioni pubbliche.

Nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale l’art. 74 comma 4 del d.lgs. 150/2009[21] ha escluso la costituzione degli OIV ed ha stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle diposizioni dei Titoli II e III del suindicato decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonche’ ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca.

Al personale AFAM (TA e docenti) dunque, ancora non vengono applicate le norme del D. Lgs. 150/2009 in tema di “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance” e di “Merito E Premi”.

Occorrerà attendere l’emanazione di tutti gli atti applicativi previsti dall’art. 74 comma 4 del citato D. Lgs. 150/09.

2.3 Attività di verifica e controllo

I Nuclei di Valutazione degli Istituti Afam effettuano l’attività di verifica e controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013[22].